Accesso civico


REGOLAMENTO ACCESSO CIVICO

Scopo e campo di Applicazione

Il decreto legislativo 14 marzo 2013,n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,come modificato dal D.Lgs. 97/2016, vigente al 23/06/2016, intende conseguire il triplice obiettivo della prevenzione e lotta alla corruzione, del miglioramento delle performance individuale ed organizzativa e della partecipazione del cittadino al quale è riconosciuto il diritto al «controllo sociale» delle pubbliche amministrazioni e della politica, anche secondo le modalità dell’accesso civico di cui all’art. 5.

Riferimenti

– Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

– Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a norma dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

– Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”

Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

– Legge 7 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Definizioni

Accesso documentale: ha per oggetto i documenti amministrativi e richiede un interesse “diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e’ chiesto l’accesso” per poter essere esercitato (artt. 22 e segg. Della Legge n.241/1990);

Accesso civico semplice: consiste nella richiesta di pubblicazione di dati, informazioni e documenti per cui è obbligatoria la pubblicazione e non rinvenuti in Amministrazione Trasparente, esercitabile da chiunque -già presente nella versione originaria dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013- (art. 5, comma 1, del decreto trasparenza); 

Accesso civico generalizzato consiste nella richiesta di dati, informazioni e documenti detenuti dall’Amministrazione e ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, esercitabile da chiunque senza dimostrazione di alcun interesse specifico, in quanto l’istituto è diretto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del decreto trasparenza).

Modalità per esercitare l’Accesso documentale

Il Responsabile di competenza, nel rispetto del procedimento previsto dalla L. n. 241/1991, valuterà le istanze e predisporrà, se in possesso delle informazioni e documenti richiesti, la nota di riscontro a firma del Legale Rappresentante; qualora trattasi di informazioni e documenti detenuti da altri uffici aziendali, inoltrerà l’istanza al Responsabile competente con invito a provvedere, in quanto atto dovuto.

Il termine per la conclusione di tale procedimento di accesso, mediante provvedimento espresso, è di trenta giorni.

Modalità per esercitare l’Accesso civico semplice

Le istanze di accesso civico (con possibile utilizzo del modulo allegato) aventi ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e smi devono essere inoltrate al Responsabile dell’Anticorruzione e della Trasparenza:

mail: trasparenza@tpllinea.it  

tel: 019/2201221

fax:019860214

Indirizzo: Via Valletta S. Cristoforo 3r, 17100 Savona

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede alla risposta entro 30 giorni; in caso di ritardo o mancata o incompleta risposta il ricorrente può rivolgersi al Presidente, quale titolare del potere sostitutivo, al seguente indirizzo

mail: presidente@tpllinea.it

Tel: 019 22 011

fax: 019860214

Indirizzo: Via Valletta S. Cristoforo 3r, 1710o0 Savona

Modalità per esercitare l’Accesso civico generalizzato

Le istanze di accesso civico generalizzato (con possibile utilizzo del modulo allegato), aventi ad oggetto dati, informazioni o documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e smi devono essere inoltrate al seguente indirizzo, per l’opportuna protocollazione:

posta@tpllinea.it o tpllinea@legalmail.it

tel: 019 22 011

Fax: 019860214

Indirizzo: Via Valletta S. Cristoforo 3r, 17100 Savona

Il Responsabile della funzione preposta verrà interessato della richiesta e, con il supporto della Segreteria Aziendale, provvederà alla risposta entro 30 giorni; in caso di ritardo o mancata risposta o risposta parziale  il ricorrente potrà rivolgersi al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, quale titolare del potere sostitutivo, al seguente indirizzo:

trasparenza@tpllinea.it

Tel: 019 22 011  

fax: 019860214

Indirizzo: Via Valletta S. Cristoforo 3r, 17100 Savona

Tempistiche e modalità di risposta

Il termine di 30 giorni entro il quale si deve concludere il procedimento di prima istanza con provvedimento espresso non è derogabile, salva l’ipotesi di sospensione sino a 10 giorni, nel caso di comunicazione della richiesta al contro interessato.

Se vengono individuati  soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, l ’Azienda è tenuta a dare comunicazione agli stessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Le esclusioni e i limiti dell’accesso civico sono disciplinati dall’art. 5 bis del decreto legislativo 33/13 a cui integralmente si rimanda (Decreto Legislativo 33/2013). 

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